sabato 11 giugno 2011

Dei vialoni senza pista ciclabile: un problema di regola?

Via Libia, Via Tor de’ Schiavi, Circonvallazione Ostiense… ma anche Viale Mazzini, Via Appia Nuova e Viale Jonio. Grandi strade, vialoni appunto, nei quali c’e’ tutto, tranne la pista ciclabile.

Sono infatti viali che hanno tutto: spazio, per le auto, parcheggi, grandi marciapiedi. Ma nessuno ha pensato ad integrarci una pista ciclabile.

Molto spesso la comunità ha speso bei soldi per rifacimenti completi, ma senza esito. Quindi l’assenza di pista non ha scuse, è solo trasandatezza amministrativa.

Però ricordiamoci di cosa dice il codice della strada:

Art. 14 2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (5)

Da regolatore devo ammettere che l’espressione è alquanto sconcertante. Infatti a casa mia “purchè” significa “a condizione che”. Se sostituiamo l’espressione nel testo otteniamo:

Art. 14 2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti a condizione che (siano) realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (5)

Quindi la frase non sta in piedi dal punto di vista della logica. Infatti il primo obbligo (la realizzazione delle piste) è in qualche modo “spiazzato” dalla condizione successiva. Che succede se non li fanno in conformità ai programmi degli enti locali? Cessa l’obbligo? Allora non è un obbligo, ma una possibilità. Ma questo contrasta con l’indicativo categorico Allora funzionerebbe meglio una forma “pulita”:

Art. 14 2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (5)

Qui si inserisce il secondo problema. Cosa succede se gli enti locali non hanno un piano approvato? Decade l’obbligo? Beh, sembra proprio di sì. Allora proviamo un’altra modifica, tanto per dare senso compiuto all’articolo:

Art. 14 2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti, salvo comprovati problemi di sicurezza. Dove esistono programmi pluriennali degli enti locali, i percorsi ciclabili saranno realizzati in conformità e se previsti da tali piani.

Bene, vediamo che una migliore formulazione dell’articolo non lascerebbe scampo all’ente locale e metterebbe in mano alle associazioni dei ciclisti un’arma potente per pretendere le piste ciclabili. A meno che l’ente locale non adotti un piano a piste 0, ovvero un piano che dica non facciamo piste...

Proponiamo la modifica?

2 commenti:

Mammifero Bipede ha detto...

Ingenuo!
Le leggi sono scritte male apposta per lasciar margine all'arbitrio. Sono TUTTE redatte così...
:-(

Lug il Marziano ha detto...

La mia esperienza da regolatore è profondamente diversa. Io non ho mai fatto apposta a sbagliare una noorma. Le regole che faccio io sono GENUINAMENTE sbagliate, mi vengono proprio così...